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Nella varietà di iniziative pro e contro il D. Lgs. 28 2010, eccone una paricolarmente interessante:
Si tratta di un esposto con cui l’Avv. Paolo Fortunato Cuzzola del Foro di Reggio Calabria ha segnalato al Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli una sentenza che era stata emessa da un Giudice di Pace napoletano, affinchè lo stesso Consiglio potesse eventualmente determinarsi ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 25/2006.
Nella sentenza in questione, veniva statuito che “nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010, non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del Codice di Procedura Civile, a mente dei quali nell’ambito del rito de quo vertitur sarebbero già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie.” Il Giudice napoletano giustifica quindi l’esclusione dell’applicabilità della mediazione essendo i predetti istituti compositivi preesistenti al D. Lgs. 28/2010.
Il testo dell’esposto, che include anche il link alla sentenza “incriminata” reputa l’assunto del Giudice partenopeo privo di fondamento e lo dimostra attraverso una puntuale argomentazione logico- giuridica che merita davvero di essere letta.
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di Nicola Giudice*
Tra gli innumerevoli pregi di questo blog non si può annoverare, al momento, la puntualità.
Ce ne scusiamo e per il 2012 promettiamo maggiore impegno e dedizione.
Ci troviamo a gennaio ormai avviato a discutere di una notizia ormai datata: il Ministero della Giustizia ha, infatti, pubblicato l’attesa circolare interpretativa del DM 145, che tanto aveva fatto discutere in autunno. Il testo chiarisce molti punti dubbi in tema di tirocinio dei mediatori, di assegnazione dei casi e di tariffe.
Vogliamo soffermarci su un punto apparentemente di minore rilievo e che, all’opposto, ci pare di importanza vitale, se visto in prospettiva.
Il riferimento è alla fissazione di standard minimi di qualità, il cui raggiungimento dovrebbe essere (continua…)
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Ormai la voce circola da giorni: dovrebbe uscire un decreto correttivo che interverrà sul Decreto Ministeriale 180. Cambieranno le regole del gioco? Da quanto se ne sa, le novità più significative riguarderanno le tariffe: mediare sarà più economico per le liti “obbligatorie” di valore elevato. In compenso, in caso di accordo, l’aumento sarà del 25% e non più del 20%. Altre novità riguarderanno la formazione del mediatore: si ipotizza infatti un tirocinio obbligatorio per almeno 20 incontri di mediazione nel biennio. Se queste sono le modifiche, i cambiamenti non sembrano sostanziali. Si legge anzi una conferma, indiretta, delle scelte fin qui fatte in tema di obbligatorietà e di assistenza da parte dei professionisti.
Sarà la strada giusta o ci aspetta un settembre di polemiche?
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E’ ormai ufficiale: il 20 marzo prossimo scatta la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/10, ad eccezione delle liti in materia di condominio e RC, per le quali l’entrata in vigore è stata posticipata di un anno. Di seguito, le riflessioni dell’Avv. Chiara Catti.
“A partire dal 20 marzo prossimo, la mediazione diventerà obbligatoria per le materie indicate nell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 28/10, ad eccezione delle controversie in materia di condominio e di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di auto e natanti (RC) per le quali l’entrata in vigore è stata posticipata al 20 marzo 2012.
L’entrata in vigore di tale disposizione dovrebbe essere accolta con favore come una soluzione equilibrata volta a superare le recenti polemiche ed a calmare gli spiriti di chi ancora nutre dei dubbi nei confronti della mediazione. (continua…)
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Il tanto atteso Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 è stato finalmente pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 258 del 4 novembre 2010 ed è dunque entrato ufficialmente in vigore.
Nonostante la nuova mediazione in materia civile e commerciale fosse già in vigore a partire da marzo 2010, il decreto attuativo rappresentava l’ultimo pezzo mancante del puzzle dell’intera normativa, quello che, ora, ne sancisce definitivamente l’esordio.
A partire da marzo 2011 ci saranno 3 tipi di mediazione:
1. volontaria
2. obbligatoria
3. delegata dal giudice
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E’ uscito oggi il testo del Decreto 18 ottobre 2010 n.180 del Ministero della Giustizia recante i criteri relativi alla tenuta del Registro degli organismi di mediazione, l’elenco dei formatori e le approvazioni delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, ai sensi dell’Art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
Il decreto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ecco il testo del Decreto così come pubblicato da Il Sole 24 Ore di oggi.
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In occasione della VII settimana della conciliazione – 18-24 ottobre 2010 – la Camera Arbitrale di Milano ha organizzato un tris di incontri su Milano, Lecco, e Monza, in collaborazione con le rispettive Camere di commercio.
Lecco, 18 ottobre 2010 – ore 14.15
Dalla conciliazione alla mediazione delle controversie civili e commerciali: il D.Lgs. n. 28/2010 e la sua applicazione pratica
Programma e info
Monza, 21 ottobre 2010 – ore 14.00
La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Programma e info
Milano, 22 ottobre 2010 – ore 14.30
La crisi della relazione commerciale internazionale con l’estero: l’ipotesi mediazione
Programma e info
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In quanto Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, da molto eravamo preparati all’uscita dell’atteso decreto legislativo in materia di conciliazione, consapevoli che avrebbe comportato dei cambiamenti anche dal nostro punto di vista, ovvero quello delle persone che gestiscono l’organizzazione degli incontri di conciliazione e promuovono lo strumento, spiegandone al pubblico opportunità e vantaggi.

Durante una riunione
A lungo abbiamo ragionato sui vizi e le virtù della nuova disciplina, consapevoli dell’esigenza di adeguare il nostro servizio alle nuove regole.
Ed eccoci qua oggi, the day after, a ragionare non più solo di teoria e di organizzazione, ma ad affrontare le prime domande di conciliazione da amministrare secondo i dettami della nuova procedura. La prima ovvia constatazione è che il nostro lavoro è cambiato, anche se per alcuni aspetti possiamo considerarci ancora in una fase di passaggio. (continua…)
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo ufficiale del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della Legge del 18 giugno 2009 in materia di Conciliazione delle controversie civili e commerciali.
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È di venerdì scorso la notizia che il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo recante attuazione dell’articolo 60 della Legge del 18 giugno 2009 in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La conciliazione “cambia pelle” entrando in una nuova fase di sviluppo, garantita da una più solida e strutturata base legislativa che la rende sempre più connessa ai meccanismi della giustizia ordinaria e ne rafforza la disciplina.
L’orientamento è quello di promuovere la fiducia verso una nuova forma di composizione delle liti efficace e alternativa a quella ordinaria, con lo scopo principale di facilitare l’accesso alla giustizia e alleggerire il carico delle corti, adeguandosi ad alcune norme comunitarie in materia.
Il decreto tende ad “incoraggiare” il ricorso alla conciliazione, prevedendo l’obbligatorietà del tentativo in molte materie, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale e a stimolare la fiducia nello strumento attraverso la garanzia della totale riservatezza.
Alcune modifiche sono state introdotte rispetto allo schema di decreto legislativo diffuso il 28/10/2009.
È stata ad esempio eliminata la tanto discussa proposta obbligatoria del mediatore, anche l’RC auto entrerà a far parte delle materie obbligatorie e l’avvocato, a pena di annullabilità, dovrà informare il proprio assistito, chiaramente e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di conciliazione, a pena di annullabilità del contratto.
Nonappena verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riporteremo il testo autorizzato del decreto.
Dott.ssa Emanuela Villa
Blogconciliazione Editorial staff
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