CDR consumer dispute resolution – le nuove sfide

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L’esEuropatate, insieme ad un gran caldo, ha portato l’approvazione del D.Lgs.130/2015, una novità nel campo delle ADR nel settore consumeristico. Ce ne parla, con la verve che al solito lo caratterizza, Giovanni Matteucci

 

“… le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”.

Forse questa è la norma che attirerà maggiormente l’attenzione tra tutte quelle introdotte dalla D. Lgs. 130/2015, sinteticamente definibile come “ADR consumatori”, in vigore dal 3.9.2015, che -potenzialmente- apre ampli ulteriori spazi alle soluzioni stragiudiziali delle controversie anche in Italia.
Ma procediamo con ordine.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2013 fu pubblicata la Direttiva 2013/11/UE del 21.5.2015, definita “Direttiva ADR per i consumatori”, il cui scopo era di “contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l’obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario”.
Per «consumatore» si intendeva “qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”. Per «professionista» “qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto”.
Differenze particolari con la legislazione italiana: l’organismo ADR poteva essere costituito anche da una persona fisica; nella procedura ADR non era obbligatoria l’assistenza di un avvocato.
In pari data (21.5.2013) Parlamento e Consiglio europeo adottavano il Regolamento ODR consumatori, che, tra l’altro, disponeva la costituzione di una piattaforma europea per l’online dispute resolution delle controversie relative a consumatori, la cui funzionalità doveva essere verificata entro il 9.1.2015.
In pratica la possibilità di gestire, nell’ambito di tutta l’Unione, le controversie C2B consumer to business, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti in lite, tramite una piattaforma informatica messa a disposizione dalla Commissione europea. Ovverosia un mercato unico europeo (28 Paesi, 503 milioni di abitanti) della gestione stragiudiziale delle controversie, all’inizio limitata a quelle C2B. Niente male !
E fu coniato l’acronimo CDR Consumer Dispute Resolution, con la consapevolezza che si apriva uno scenario, i cui confini erano (e sono) così ampi da essere ben difficili da percepire (mentre in Italia ci si baloccava con dispute da retroguardia).
Quasi tutti gli Stati europei hanno recepito la direttiva nei rispettivi ordinamenti. Il governo italiano lo ha fatto con il D.Lgs. 130/2015, in vigore dal 3.9.2015, apportando variazioni al Codice del Consumo (D.Lgs. 6.9.2005, n.206)
“Le disposizioni, di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’ articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), -Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, per gli organismi di mediazione in materia di consumo; Consob; Autorità per energia elettrica gas e sistema idrico AEEGSI; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM; Banca d’Italia (Ombudsman e Arbitro bancario finanziario ABF); tavolo di coordinamento presso il Ministero dello sviluppo economico -previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l’organismo ADR adotta una decisione.
Vengono introdotti i principi fondamentali cui si devono attenere le negoziazioni paritetiche.
E’ considerato organismo ADR “qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR”, iscritto negli elenchi presso le autorità sopra indicate, a seconda della materia. Ogni organismo deve inserire nel proprio sito internet una serie consistente di informazioni, volte a garantire qualità e trasparenza dell’operato, nonché relazioni annuali sulla propria attività, queste ultime con un minimo di dati statistici non di poco conto. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d’ufficio ed al vincolo di riservatezza.
Le procedure ADR devono essere disponibili e facilmente accessibili “online e offline”, consentire la partecipazione delle parti senza obbligo di assistenza legale, essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori, concludersi entro 90 giorni dal ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo (prorogabili di ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse). Le parti possono ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento (“Nel caso in cui è previsto l’obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la possibilità di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore”)
“Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie”:
– art. 5, c.1-bis D.Lgs. 28/2010; 
– art. 1, c.11 L. 249/1997 tentativo obbligatorio di conciliazione nel comparto delle comunicazioni elettroniche;
– art. 2, c. 24 L. 481/1995 tentativo obbligatorio di conciliazione nel comparto di energia elettrica, gas e sistema idrico.
Per cui il tentativo di mediazione come condizione obbligatoria di procedibilità in determinate materie permane, ma l’assistenza obbligatoria del legale? Inoltre, se si tratta di una controversia tra un cliente italiano ed una banca con sede in altro Paese dell’Unione, per contratto stipulato on-line, quale normativa si segue ?
“Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale”.
Ma la parte foriera di maggiori novità, nel medio lungo termine, è quella relativa ai collegamenti internazionali.
L’organismo ADR deve “accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR”.
“…. Con riferimento all’accesso dei consumatori alle controversie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell’accesso all’organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.524/2013 …”.
“…. E’ fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l’elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione … “.
Notizie precise sullo stato dell’arte della piattaforma europea per l’ODR consumatori sembrano non esserci. Tuttavia il 1 luglio 2015 la Commissione ha emanato una disposizione (che implementa il Regolamento ODR consumatori), relativa alle modalità operative della piattaforma informatica, di accesso ad essa e dei vari punti nazionali di contatto. L’inizio dell’operatività pare non essere lontano.
Come prepararsi a questa nuova sfida ? Con la formazione … transfrontaliera. Cioè con dei corsi (di durata leggermente superiore a 15 ore !) organizzati da strutture di Paesi differenti, focalizzati su normative e tecniche operative di varie nazioni, con partecipanti di culture diverse e con ampio uso dell’informatica.
Ed a livello europeo ci sono anche adeguate disponibilità finanziarie.