Qualità nella mediazione: una doppia sfida per il Ministero della Giustizia

Archiviato in: Approfondimento, D. Lgs 28/2010, Generale, Ministero della Giustizia

qualità scrittadi Nicola Giudice*

Tra gli innumerevoli pregi di questo blog non si può annoverare, al momento, la puntualità.
Ce ne scusiamo e per il 2012 promettiamo maggiore impegno e dedizione.
Ci troviamo a gennaio ormai avviato a discutere di una notizia ormai datata: il Ministero della Giustizia ha, infatti, pubblicato l’attesa circolare interpretativa del DM 145, che tanto aveva fatto discutere in autunno. Il testo chiarisce molti punti dubbi in tema di tirocinio dei mediatori, di assegnazione dei casi e di tariffe.
Vogliamo soffermarci su un punto apparentemente di minore rilievo e che, all’opposto, ci pare di importanza vitale, se visto in prospettiva.
Il riferimento è alla fissazione di standard minimi di qualità, il cui raggiungimento dovrebbe essererequisito necessario per potere validamente svolgere un servizio di mediazione nonché di formazione che sia improntato al presupposto della professionalità, efficienza ed idoneità dei medesimi“.
Sarà il Ministero a dare indicazioni su quali saranno effettivamente “i livelli minimi di qualità esigibili“.
La sfida è ambiziosa e… duplice. Da un lato ci si pone l’obiettivo di dare degli standard qualitativi ad un mondo dove il rapido sorgere in brevissimo tempo di organismi ed enti di formazione fa supporre un notevole grado di improvvisazione.
A questa complessità, però, bisogna aggiungerne un’altra, ancora più ricca di insidie. Stabilire cosa significhi “qualità” in tema di mediazione non è facile. La stessa idea di mediazione è sfuggente, tanto da far sembrare più che giustificato il continuo proliferare di modelli di mediazione, scuole di pensiero e orientamenti tra i più vari. Basta leggere quanto raccontano mediatori esperti come quelli intervistati in questo blog, per intuire la complessità di un mondo caleidoscopico e a tratti indecifrabile, dove un approccio per alcuni corretto, diventa per altri errato e fuorviante.
Se non esiste un modo condiviso di vedere le cose, come si può articolare una scala di valori su cui costruire un’idea di qualità?
Si potrebbero prendere in esame alcuni parametri oggettivi come, ad esempio, la durata di un procedimento di mediazione. Si potrebbe pensare, d’istinto, che un procedimento di mediazione della durata di 60 giorni sia stato condotto in modo più efficiente di uno che si svolga nel doppio del tempo. Ma è veramente così? Può darsi che nel primo caso le parti abbiano raggiunto un accordo in modo eccessivamente frettoloso, magari indebitamente pressate dal mediatore. All’opposto, un procedimento più lungo potrebbe essere segno di intese più meditate e consapevoli, con maggiore garanzia di adempimento. La durata, quindi, non è da sola un indice sufficiente.
Può forse esserlo la percentuale di accordi raggiunti? L’esperienza insegna che il buon mediatore non è colui che raggiunge l’accordo “ad ogni costo”. All’opposto, sa fermarsi quando le circostanze lo richiedono, lasciando alle parti il tempo di riflettere e magari definire un accordo successivamente all’incontro di mediazione vero e proprio (ma pur sempre anche grazie al mediatore). Come detto in altra sede, non tutti i “mancati accordi” rappresentano un dato necessariamente negativo (e non sempre un accordo deve essere considerato a tutti gli effetti come un successo).
Cosa dire della gestione dei tempi? La convocazione di un incontro di mediazione in 15 giorni (il tempo formalmente indicato dal legislatore) dovrebbe essere un requisito minimo indiscutibile. Se così fosse, dovremmo considerare come eccellente l’organismo che riuscisse a rispettare questa scedenza. Anche in questo caso, l’esperienza insegna come la maggior parte dei protagonisti di una controversia (sia essi parti istanti o invitate) non sia assolutamente in grado di poter garantire la partecipazione ad un incontro fissato in tempi così rapidi. In questo caso la celerità rappresenterebbe un ostacolo per entrambe le parti. A chi gioverebbe, allora, tanta dimostrazione di efficienza?
Gli esempi potrebbero continuare.
Cosa fare, allora? Bene ha fatto il Ministero ad affrontare questa doppia sfida, che è necessaria per il bene della mediazione, ma il difficile inizia adesso.
Qualche primo suggerimento potrebbe venire proprio dai lettori di questo blog.

*Nicola Giudice è Responsabile del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, organismo di mediazione della Camera di commercio di Milano

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  1. Commento di Gloria — 5 gennaio 2012 @ 12:35

    Sono d’accordo, soprattutto sul fatto che…il difficile inizia adesso.

  2. Commento di sara — 5 gennaio 2012 @ 18:58

    mi pare solo che questa pratica, assai valida sul piano teorico ed efficace all’estero, sia servita principalmente ad ingrassare gli organismi di formazione dei mediatori, che continuano imperterriti a somministrare corsi, assai costosi peraltro, senza assicurare il necessario ed obbligatorio tirocinio, e di conseguenza la qualità dei mediatori! Ma siamo in Italia!!

  3. Commento di corrado — 6 gennaio 2012 @ 22:23

    In prima battuta qualche standard sarebbe utile, secondo me su:
    - contratto tra organismo e mediatore;
    - modalità di esame finale dei candidati mediatori;

    corrado

  4. Commento di Giovanni De Berti — 7 gennaio 2012 @ 01:32

    In una procedura la cui regola fondamentale è di non aver regole, quali criteri di qualità si possono stabilire… per regolamento?
    Lo stesso ministero non sa bene che pesci prendere. Dopo alcuni vaghi e burocratici accenni a parametri ovvi ma scarsamente significativi (tempestività, rapidità, fissazione di criteri) rinvia a future comunicazioni su come in effetti procederà a valutare i livelli di qualità: sperando ovviamente di farsi venire qualche idea per i prossimi chiarimenti sui chiarimenti dei chiarimenti…
    Gli organismi di mediazione faranno bene a loro volta a coprirsi burocraticamente le spalle.
    Nella sostanza però, il raggiungimento ed il mantenimento di livelli di qualità elevati è una sfida seria. Per affrontarla occorre una severa selezione dei mediatori, un continuo aggiornamento degli stessi ed un valido sistema di controllo della loro attività.
    Questo ultimo aspetto è particolarmente difficile. Come è il caso in altre attività, professionali e non, l’unico modo per riconoscere il buon mediatore è quando se ne vede uno all’opera. Ora, chi lo vede all’opera sono le parti: solo loro possono operare un controllo di qualità del quale l’organismo possa sicuramente tener conto.
    Questo controllo di qualità si effettua tramite il noto feedback, in pratica il modulo di valutazione che alle parti viene richiesto di compilare. L’organismo di mediazione deve dunque continuamente tenere aggiornato e affinato questo strumento, anche affiancandolo con una breve intervista verbale alle singole parti.
    Questo, che sicuramente viene già fatto, permette all’organismo di individuare man mano i requisiti che la stessa normativa richiede siano accertati ai fini, ad esempio, dell’assegnazione degli incarichi: idoneità tecnica, competenza, esperienza.
    Sarebbe anche opportuno, e sicuramente gradito a molti mediatori, che i risultati di questi sondaggi venissero resi noti ai mediatori stessi. La nostra attività richiede (o dovrebbe richiedere) un continuo controllo del proprio comportamento, il perfezionamento delle proprie tecniche, l’esperimentarne di nuove, il mettersi continuamente in discussione. Cosa di meglio, a questo fine, di conoscere i commenti, i suggerimenti e le critiche delle parti coinvolte?

  5. Commento di Eugenio Vignali — 7 gennaio 2012 @ 12:11

    Mi chiedo solo perché nel nostro Paese per ogni cosa dobbiamo ripartire da zero senza tenere minimamente in conto l’esperienza già acquisita in altri paesi in decenni di pratica … nel nome della nostra peculiarità (????) non consideriamo minimamente concetti quali le “best practices”, i “benchmark”, i “quality assessment”, ecc… utilizzati all’estero .
    Ciò ci consentirebbe di colmare il gap esistente e di allinearci immediatamente ai migliori standard internazionali, e invece no! E allora cominciamo pure a scervellarci su come raggiungere magari fra qualche anno i risultati che altrove sono già consolidati …

  6. Commento di ANNALISA GAZZARA — 9 gennaio 2012 @ 20:09

    Sono d’accordo con Eugenio Vignali, il nostro Paese deve sempre partire da zero???…….Perchè!!
    Una severa selezione dei mediatori, un continuo aggiornamento degli stessi ed un valido sistema di controllo della loro attività,
    importante ma particolarmente difficile, sicuramente ci aiuterebbe a raggiungere buoni livelli di qualità.
    Aggiungo, perchè non verificare il proprio comportamento, non perfezionare le proprie tecniche, mettendosi anche in discussione!!.
    Questo ci aiuterebbe certamente ad essere più attenti e preparati nel procedimento di mediazione. Cosa di meglio a questo fine, di conoscere i commenti, i suggerimenti e le critiche non tanto delle parti coinvolte , ma anche di altri colleghi e del Responsabile dell’Organismo ?.

  7. Commento di Marco Garrone — 10 gennaio 2012 @ 13:45

    Il d.lgs.n. 28/2010 , a distanza di quasi due anni,avrebbe dovuto permettere di per sé,( anche senza i successivi decreti ministeriali ed interpretazioni varie), uno sviluppo graduale ed armonioso dell’istituto della mediazione, con risultati molto importanti, che invece non si sono visti.

    Parlando di sviluppo armonioso intendo riferirmi ad una proficua collaborazione da parte degli avvocati, che, in ogni modo, sono sempre stati tenuti nella massima considerazione da parte dei vari organismi di mediazione; è difficile, se non impossibile, trovare un formulario relativo alla richiesta di attivazione di una procedura di mediazione che non dia per scontata ( anche se nessuna norma lo prevede), l’assistenza di un legale alle parti ( ad es. Formamed, ADR Piemonte, ecc.).

    Ciò nonostante l’ostruzionismo degli avvocati si è manifestato in tutti i modi, trasformandosi in una vera e propria opera di boicottaggio. Ben pochi clienti sono stati informati da parte dei loro legali della possibilità di poter esperire un tentativo di mediazione prima di iniziare un’ azione civile. Nella migliore delle ipotesi la mediazione è stata definita un pesante costo aggiuntivo alle “normali” procedure. Ovviamente i vantaggi fiscali sono gelosamente tenuti celati, e le parcelle per l’assistenza alle poche mediazioni poste in essere sono scoraggianti.

    Tornando alla normativa che ha seguito il d.lgs. n .28/2010, mi pare che, sostanzialmente, non abbia fatto altro che porre una eccessiva enfasi sulla figura del mediatore, distogliendo l’attenzione dall’istituto stesso della MEDIAZIONE ( che se ancora si definisse CONCILIAZIONE ,per i non addetti ai lavori,sarebbe più semplice da comprendere, senza possibilità di confusione con la ben più nota mediazione immobiliare ).
    In questa ottica gli avvocati contro la mediazione continueranno faziosamente a considerare i mediatori come giudici di 4° grado, mai sufficientemente adeguati,(non basteranno mai le ore dei corsi, gli aggiornamenti, i tirocini ecc.ecc.), e in ogni caso avranno buon gioco a farli apparire sempre di più del tutto inutili. Nessuno vuole negare l’importanza della professionalità del mediatore, ma non bisogna dimenticare che la MEDIAZIONE è nella sua ESSENZA un momento di incontro tra parti in posizione conflittuale ( attori principali), con la presenza di un facilitatore ( il mediatore, figura che, per quanto importante, può comunque essere rimossa dalle parti in qualunque momento). La direttiva comunitaria n.2008/52/CE9 al punto13 definisce chiaramente la MEDIAZIONE “ un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento”.

    In questo quadro, l’unica via da perseguire, per incentivare in modo concreto il ricorso alla MEDIAZIONE da parte di possibili utenti,( anche in vista della prossima obbligatorietà per R.C. auto e controversie condominiali) è quella di informare i cittadini che la MEDIAZIONE può essere ATTIVATA DIRETTAMENTE ANCHE SENZA ASSISTENZA LEGALE.
    In modo particolare occorre informare che:
    - Il costo di attivazione di una procedura è solo di €40 + iva;
    - Le ulteriori spese devono essere versate solo in seguito all’accettazione della procedura da parte della controparte;
    - Quali sono le agevolazioni fiscali e non solo( in caso di ricorso in giudizio);
    - La possibilità di richiedere l’assistenza da parte di un terzo,non necessariamente avvocato ma persona di fiducia, in qualunque momento della procedura di mediazione.

    Piaccia o meno agli avvocati, ma come scriveva la Sacra Congregazione al termine del Concilio Vativano II : “Contrariis quibuslibet minime obstantibus”.

    Marco Garrone ( Mediatore accreditato NON avvocato! )
    Asti 10 gennaio 2012

    PS Gradirei un “commento” al mio commento, permettendo la eventuale pubblicazione della mia E-mail marcogarrone1@rgilio.it

  8. Commento di Manoela Longhin — 12 gennaio 2012 @ 15:39

    Quando la conciliazione è di qualità? Ho passato tutta la mattina a domandarlo alle parti e le risposte sono state le più disparate.
    La maggior parte ha affermato, con mia grande sorpresa, “se riuscissi ad avere le risposte che cerco, sarei felice”. Per altri il fattore “tempo” riveste un ruolo primario:il servizio è di qualità se garantisce il massimo risultato nel minor tempo possibile “altrimenti andavo in tribunale”(!). Pare quindi che, il raggiungimento dell’accordo non sia il primo pensiero delle parti.
    Tutti, ma proprio tutti, ritengono che la qualità della conciliazione sia strettamente connessa all’Organismo cui si sono rivolti. E’ quindi il “buon nome” dell’Organismo di mediazione a generare un sentimento di fiducia nelle parti…
    In queste poche righe ho voluto rispondere al quesito di Nicola attraverso gli occhi di chi utilizza lo strumento della mediazione.Occhi importanti tanto qaunto quelli del Ministero che detta le regole del gioco.

  9. Commento di Giovanni De Berti — 15 gennaio 2012 @ 23:39

    Rispondo volentieri a Marco Garrone, in quanto mediatore avvocato.
    Sull’aspetto costi, mi sembra che sia sufficientemente chiarito sui siti degli organismi: per lo meno dei non molti (su 700!) che conosco, a cominciare da quello della Camera Arbitrale di Milano, sul cui blog stiamo discutendo.
    Potrebbe invece rivelarsi opportuno – e invero concorrenziale – che, come negli organismi di conciliazione forensi è richiesta l’assistenza di un legale, così negli altri si dicesse espressamente che qualsiasi assistenza è ammessa ma non richiesta.
    C’è peraltro da rilevare che la grande maggioranza delle mediazioni è attualmente del tipo obbligatorio, alla quale si fa ricorso per togliere di mezzo la nota condizione di procedibiità per iniziare o continuare la causa. Si è quindi già nell’ottica della causa e il legale è già stato coinvolto. Ciò sembra provato dalle statistiche ministeriali, che indicano che l’istante è assistito dal legale in tre casi su quattro, mentre chi aderisce è assistito dal legale solo in un caso su quattro: questo, per esperienza personale, anche in procedure avanti agli organismi forensi.
    Detto questo, mi sembra importante che anche quando la mancata adesione dell’altra parte riduce l’incontro ad un semplice verbale negativo da 50 Euro, il mediatore non lo tratti come uno squallido adempimento burocratico, ma colga l’occasione per dedicare alcuni minuti ad una spiegazione il più possibile convincente delle finalità, modalità e specialmente utilità della mediazione.
    La mia impressione è stata infatti che in tal modo si può ottenere che un professionista (e specialmente un avvocato) magari entrato in mediazione con un atteggiamento di insicurezza, perplessità o addirittura di aperta ostilità ne esca, innanzitutto meglio informato, e forse convinto e desideroso di provarne ancora l’esperienza.

  10. Commento di passalia — 11 febbraio 2012 @ 11:52

    Si sta costituendo il Sindacato dei mediatori professionali,chi volesse aderire può aprite il BLOGMEDIAZIONE luogo di confronto sulla mediazione civile e commerciale oppure scrivere a passalia@inwind.it con i dati e le coordinate per poter essere contattato.
    Grazie per l’attenzione.

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