Mediazione: prime considerazioni sul 2011 da parte del Ministro Paola Severino
Archiviato in: Generale
Pubblichiamo la parte dedicata alla mediazione della “Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2011″ tenuta oggi, 17 gennaio 2012, dal Ministro della Giustizia, Paola Severino, alla Camera dei Deputati.
“Con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 il Governo diede attuazione alla delega relativa all’introduzione in via generalizzata della mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali.
Si tratta di un’importante riforma che mira a ridurre in modo sensibile il numero di giudizi dinanzi al magistrato, offrendo alle parti uno strumento generale alternativo alla via giudiziale per risolvere le controversie dei cittadini.
Questa importante riforma legislativa, completata con l’emanazione della normativa regolamentare di dettaglio è operativa dal 20 marzo 2011, con l’entrata in vigore delle norme sulla obbligatorietà della mediazione nelle materie tassativamente indicate dalla legge.
Poiché l’analisi dei dati statistici riguarda soltanto il primo semestre dell’anno appena trascorso è certamente prematuro tentare una valutazione degli effetti della riforma sulla domanda di giustizia.
Bisogna inoltre tener conto che è stata differita di un anno l’obbligatorietà della mediazione in materia di condominio e risarcimento del danno derivante da circolazione stradale.
Nondimeno, rispetto alle 33.808 mediazioni iscritte nel primo semestre del 2011 si può cogliere un trend in crescita se si considera che a novembre 2011 le mediazioni registrate hanno superato la soglia delle 53.000 unità .
Sorprendono, invece, i dati relativi allo scarso utilizzo della mediazione delegata dal giudice e l’elevato numero di mancate comparizioni dinanzi al mediatore.
Vorrei però sottolineare due dati che mi sembrano rilevanti:
a)    nell’80% dei casi le parti partecipano alla mediazione con l’assistenza di un legale di fiducia (e ciò vale a scongiurare almeno in parte le preoccupazioni della classe forense in ordine ad una possibile minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini);
b)   in presenza delle parti il tentativo di mediazione si conclude con successo nel 60% dei casi, fatto che testimonia le grandi potenzialità deflattive dell’istituto.
Ciò premesso, sono consapevole delle polemiche, talvolta aspre, suscitate da questa importante innovazione che, certamente, è suscettibile di miglioramenti, ma che può rappresentare un importante pilastro nella strategia complessiva di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario.
Il nuovo Governo, peraltro, è già intervenuto con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, operando alcune correzioni ed integrazioni finalizzate a potenziarne l’utilizzo.
Mi auguro che tutti gli addetti ai lavori condividano questa necessità , cogliendo le nuove e numerose opportunità professionali che la riforma offre.”
Loading ...





Commento di Laura Bassi — 18 gennaio 2012 @ 10:07
“grandi potenzialità deflattive dell’istituto”…
BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Commento di Vincenzo Vallone — 18 gennaio 2012 @ 11:04
Se veramente si vuole avere un’effetto deflattivo va’ sanzionato in maniera seria (pecuniaria) la mancata comparizione!!!!!!!!!
Commento di Giovanni De Berti — 19 gennaio 2012 @ 00:48
Il ministro ha colto quella che è forse la più importante anomalia emersa dalle statistiche: nel primo semestre le mediazioni delegate dai giudici hanno rappresentato solo l’1% del totale.
Nei paesi ove la mediazione si è fortemente sviluppata ciò è stato dovuto all’atteggiamento dei giudici, che ha reso praticamente obbligatoria la mediazione preventiva o preliminare, senza bisogno di leggi o regolamenti. Esempi sono i paesi anglosassoni e, in Europa, l’Olanda e la Slovenia.
La nostra magistratura non ha ancora colto le potenzialità della mediazione. Dovremmo pensare a forme di maggiore promozione presso i magistrati.
Per il resto, il problema dell’immenso arretrato non si risolverà mai con la sola mediazione. Il nostro (e non solo) sistema giudiziario è ancor oggi un rito arcano, amministrato da esoterici, privo di criteri gestionali, buono forse quando tutta la legge era compresa in un codice e ad andare in causa erano i pochi che se lo potevano permettere.
Oggigiorno negli Stati Uniti innumerevoli dispute sorte da transazioni via internet si risolvono con sistemi ADR online, ma in Italia ci si rivolge ancora al giudice di pace, quando non alle ex preture. La buona notizia è che anche in questo campo le autorità europee ci costringeranno ad aggiornarci, vedi la recente Proposta di Regolamento sull’ODR per i consumatori.
Commento di Jacopo — 23 gennaio 2012 @ 16:50
Va sanzionata la condotta di chi non compare in mediazione? Ma stiamo scherzando?
Un soggetto giuridico è libero di non costituirsi in un processo civile e di non presenziare alle udienze addirittura di un processo penale, mentre dovrebbe essere sanzionato perchè non compare di fronte a un mediatore? Ma ci rendiamo conto?
Commento di ANNALISA GAZZARA — 23 gennaio 2012 @ 21:05
Siamo consapevoli delle polemiche suscitate da questa importante innovazione ,suscettibile certo di miglioramenti, ma che rappresenta un importante strategia nel recupero dell’efficienza del sistema giudiziario.
La nostra magistratura non ha ancora inquadrato le potenzialità della mediazione, bisogna far maggior promozione presso i magistrati.
L’immenso arretrato non si risolverà certamente con la sola mediazione, ma credo sarà un buon aiuto.
La Comunità Europea ci aiuterà certamente a far decollare questa forma alternativa al Processo Ordianrio.
Commento di Stefano — 24 gennaio 2012 @ 10:00
Buongiorno,
vorrei sapere se la mediazione presso la camera di commercio può essere uno strumento per dirimere la discussione tra un privato (il sottoscritto) e una ditta che si occupa di installazione di serramenti.
La disputa è relativa alla installazione a regola d’arte o meno di quanto ordinato con contratto d’opera.
Grazie mille di una risposta
Commento di Nicola — 24 gennaio 2012 @ 13:36
Certamente si.
La mediazione si può utilizzare in tutte le controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.
Mi pare che il suo caso rientri tra questi.
Può rivolgersi ad un organismo di mediazione per avere informazioni su costi e modalità (nel caso del Servizio di conciliazione-Camera Arbitrale di Milano il sito è http://www.conciliazione.com).
Commento di avvocatobari — 4 febbraio 2012 @ 10:15
la mediazione è una riforma confusionaria promossa da chi nella vita non ha mai esercitato la professione forense. Prevederla come obbligatoria nel settore della rc auto, poi, è una vera follia. Il senso dell’istituto è quelo non di deflazionare il contenzioso, ma di posticipare “a vita” la possibilità del danneggiato di promuovere un sacrosanto giudizio innanzi al Giduice di pace per il recupero dei danni. Istituto costoso ed inutile. Spero che, per una volta, l’avvocatura si faccia sentire.
Commento di Mediamediando — 6 febbraio 2012 @ 16:25
I primi dati statistici mi sembrano incoraggianti!