Un primo bilancio
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Dopo tante (forse troppe) parole, arrivano dati concreti relativi all’esperienza “D.Lgs.28″. Il Ministero della Giustizia ha infatti reso pubblici i numeri che descrivono l’attività degli organismi di mediazione dal 21 marzo al 30 settembre 2011.
I primi sei mesi di sperimentazione iniziano a dire qualcosa di interessante.
Scopriamo che 7 volte su 10 le parti invitate in mediazione decidono di non partecipare ad un incontro (o, per chi vuol vedere la parte piena del bicchiere, che 3 su 10 aderiscono). Inoltre emerge che se l’incontro si svolge, le parti raggiungono l’accordo in poco oltre il 50% dei casi.
Questo significa che di 100 pratiche depositate, in 15 casi si arriva ad un accordo.
Qualche prima considerazione. Valutare la mediazione solo in base al suo esito finale, rischia di essere per certi aspetti fuorviante. Capita che il mediatore debba arrestarsi di fronte all’evidenza che un (buon) accordo non potrà essere raggiunto. Inoltre un’intesa a qualunque costo potrebbe rappresentare un rimedio ben peggiore del male. Per contro, bisogna evidenziare che in più occasione la parti non raggiungono un accordo al termine della mediazione ma lo concretizzano successivamente, grazie al lavoro svolto in mediazione. Di più, in certi casi le parti, di fronte alla prospettiva di un incontro di mediazione, trovano le ragioni per avviare in proprio un tentativo negoziale che le spinge ad un accordo prima della mediazione stessa. Insomma, esiste un valore aggiunto che la mediazione porta e che è senz’altro superiore rispetto a quello della mera percentuale di accordi.
Posto che l’effetto deflattivo non dovrebbe essere, almeno a mio modesto avviso, il metro di misura del successo della mediazione, bisogna interrogarsi per comprendere quale sia il peso reale di questo valore aggiunto e quanto questo possa incidere in termini di deflazione del contenzioso.


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Commento di ALESSANDRO BRUNI — 13 dicembre 2011 @ 11:33
Effettivamente i dati generali sulle mediazioni nei primi sei mesi di vita reale dell’istituto non sono confortanti come quelli che ci si attendeva. Forse però sia il professionista (non solo avvocato) che il cittadino italiano (o l’imprenditore)hanno bisogno di tempo per rendersi conto della bontà dello strmento della mediazione. Come in molte altre cose, infatti, noi italiani abbiamo bisogno di tempo per ragionare sulle novità che, in maniera a volte troppo timida, sperimentiamo. Mi auguro che il 2012, con l’introduzione della condizione di procedibilità anche per liti di condominio e RC auto, possa rappreentare un anno cruciale per la mediazione in Italia. Sarà proprio nel prossimo anno, forse, che i dati sulle mediazioni potranno iniziare ad essere considerati veritieri ed effettivi. Abbiamo inoltre lo spettro della decisione della Consulta che pesa come un macigno al collo… vi è anche una proposta di una nuova direttiva comunitaria in materia di mediazione e consumo… Insomma, è proprio il caso di dire “pazientiamo gente, pazientiamo”…
Commento di Gloria — 13 dicembre 2011 @ 11:42
Concordo pienamente con l’analisi fatta, sarebbe interessante avere conferma anche attraverso un monitoraggio sui procedimenti chiusi senza l’accordo, ma come effettuare la verifica ?
Commento di Eugenio Vignali — 13 dicembre 2011 @ 14:19
Vorrei conoscere i dati divisi per tipologia di mediazione (facoltativa, obbligatoria e demandata).
Sarebbe interessante sapere anche quale è stato il comportamento dei giudici nei casi in cui la controparte non si è presentata ad una mediazione obbligatoria, ovvero quanto è effettivamente pesato il richiamo all’art. 116 del cpp come riportato nell’art 8 del decreto legge.
Ora con l’introduzione di una penale per il convenuto che non si presenta ad una mediazione obbligatoria ci si può aspettare un aumento degli incontri con tutte le parti.
Insomma, un po’ con la giurisprudenza, un po’ con il bastone normativo, un po’ con la sempre maggiore confidenza con l’istituto della mediazione, speriamo che essa riesca ad essere effettivamente sempre più un METODO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE!
Commento di FEDERICO — 13 dicembre 2011 @ 19:16
E’ il risultato scontato dell’approssimazione e faciloneria demagogica dei ns/ amministratori pubblici: non è assolutamente possibile (e umano) in 50 + 18 ore sperare di formare dei mediatori all’altezza delle aspettative.
Siamo alle solite: i politici non amano i tecnici e si guardano bene dall’interpellarli preventivamente. Potrebbero dire cose che a loro non piacciono…..
Commento di Corrado Mora — 14 dicembre 2011 @ 10:07
Se la nuova normativa sulla mediazione è stata confezionata seguendo principalmente intenti di deflazione giudiziaria – impressione che emerge esaminando i lavori preparatori della riforma – i dati manifestano risultati ben lontani dal successo.
Proprio una tale considerazione del primario obiettivo della mediazione manifesta un più generale approccio culturale, che in Italia non era sicuramente sviluppato al tempo della predisposizione e dell’entrata in vigore della normativa, ma che lentamente sta cambiando.
Un cambiamento culturale opera lentamente. Quando è netto e, per molti versi, imposto, si creano timori e, quindi, normali resistenze. Sicuramente il passaggio poteva essere migliore.
Resta però il fatto che un cambiamento culturale è stato avviato, e molto rumorosamente.
E’ in questo che si può riscontrare la parte di successo di una normativa italiana sulla mediazione che avrebbe potuto essere, per alcuni versi, meglio strutturata.
Commento di Carlo — 14 dicembre 2011 @ 18:21
Una delle conciliazioni per comprovata diretta esperienza che costituisce stimolo per il raggiungimento di un accordo é la conciliazione monocratica ,istituto questo introdotto ai sensi dell’articolo 11 del d.leg.vo 23.04. 2004 n.123 afferenti i diritti patrimoniali richiesti dal lavoratore in relazione ad una asserita prestazione svolta alle dipendenze anche a carattere autonomo per conto di una parte datoriale o committente . Purtroppo la materia lavoristica che è sottoposta ad altre procedure non rientra tra le materie costituenti condizioni di procedibilità di cui al dD.lgs.4.03.2010 n.28 e seguente D.m. 18.10.2010 -Nella fattispecie la propensione al raggiungimento di un accordo é indotto non certo per volontà delle parti ad accantonare l’attività belligerante , ma per L’opportunità del legislatore nel caso, che con la conciliazione di cui sopra, in pratica nell’eventualità positiva della risoluzione controversa, esonera dai pagamenti sanzionatori il datore di lavoro escludendolo da ogni accertamento ispettivo per il motivo oggetto di composizione bonaria. Dal canto suo il lavoratore preferisce accettare l’esito al fine di evitare stressanti percorsi giudiziari percependo spettanze in modo relativamente diretto e conclusivo.
Le percentuali esposte dall’autore circa i procedimenti di mediazione correnti nel corso dei mesi su esposti inducono a ritenere che il soggetto nella qualità di attore o virtuale aderente al procedimento non siano consapevoli o non riengono sufficienti, in alternativa al giudicante a cui ricorrere, i vantaggi proposti dal legislatore e di più sono ancorati ad , un inevitabile presenza del proprio patrocinatore, che fa venire meno lo spirito di giustizia privata a cui si é ispirata ab-origine (si ritiene) la ratio della normativa in discussione.
Commento di ANNALISA GAZZARA — 14 dicembre 2011 @ 21:24
Un cambiamento culturale è stato avviato anche se con fatica e molto contrastato.
Nonostante ciò si può riscontrare l’inizio del successo di una Normativa sulla mediazione, che solo perchè imposta potrà essere seguita anche da chi ancora oggi non vorrebbe adeguarsi.
Anche il NS. paese inizialmente restio, con il tempo si adeguerà , comprendendone l’ opportunità ed il risparmio di tempo e denaro.
Commento di Genacéia da Silva Alberton — 14 dicembre 2011 @ 23:36
Sono d’acoordo che la mancanza di accordo immediato non significa mancanza di successo nella mediazione. La sessione di mediazione provoca i cambiamenti e può fare le trasformazioni possibili nei rapporti con posteriore accordo.
Nel Brasile, il Nucleo degli Studi sulla Mediazione della Scuola Superiore della Magistratura di Rio Grande do Sul ( Núcleo de Estudos de Mediação –ESM/AJURIS) ha considerato alterazione nel progetto del codice di processo civile per muoversi via dalla valutazione dei mediatori per il numero di accordi ottenuti. C’è sempre un profitto con la mediazione.
Genacéia da Silva Alberton – Desembargora – Tribunal de Justiça/RS
Núcleo de Estudos de Mediação ESM/AJURIS
Commento di chiara — 15 dicembre 2011 @ 23:16
Concordo con l’analisi svolta dai colleghi, un cambiamento culturale è stato avviato (contro la volontà di molti), è presto per fare bilanci conclusivi dopo soli 6 mesi e in Italia ci vuole tempo, forse più tempo che in altri paesi. Sarebbe interessante poter approfondire i dati. Perchè le parti rifiutano di partecipare? per sfiducia nell’istituto? per timore di perdere qualche diritto e quanti sedendosi al tavolo di mediazione lo fanno in buona fede sfruttano davvero questo occasione? Facendo un parallelo con la mia diretta esperienza negli Stati Uniti i dati empirici sono che le parti che accedono alla mediazione, sia su invito del giudice, sia volontariamente sono solite raggiungere un accordo nella maggioranza dei casi e non si tratta solo di una differenza culturale. Ovvero la domanda da porsi, a mio modesto parere, è se questi dati poco confortanti sono dovuti ad un atteggiamento ostruzionistico nei confronti del nuovo istituto visto solo come un ulteriore gradino per poter accedere in giudizio o sono frutto di altri fattori (poca preparazione dei mediatori o inadeguatezza dell’istituto così come designato?) piuttosto che essere una precoce sentenza di fallimento della mediazione in quanto tale..
Commento di ENRICO — 16 dicembre 2011 @ 18:18
Io non sarei preoccupato per i dati in se. In un periodo di rodaggio così breve, mi avrebbero stupito risultati diversi. la vera preoccupazione è che, con la pressione negativa suscitata da alcuni ordini professionali, culturalmente ostili all’Istituto, non succeda come con la conciliazione obbligatoria in meteria del diritto del lavoro, con lo svuotamento (per consunzione) della mediazione. Sicuramente molto dipenderà da come si comprorteranno i giudici con le parti che non abbiano aderito alla Mediazione.
Oltre a ciò, per poter valutare adeguatamente i numeri, sarebbe utile conoscere:
1)uno spaccato della statistica ministeriale per aree geografiche o per organismi di mediazione (esperienza diretta mi dice che c’è molta approssimazione in tantissimi organismi di mediazione “fai da te”);
2) se le parti, una volta che il tentativo di mediazione non sia andato a buon fine, abbiano o meno percorso la strada giudiziaria (esperienza diretta mi dice che molte volte le parti abbiano abbandonato l’idea) e ciò ai fini di valutare l’eventuale effetto deflattivo, vero obiettivo dell’istituto.
Tra 1 anno potremo fare valutazioni più rsgionate.