L’ingiustificato rifiuto a partecipare al tentativo di mediazione
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di Chiara Catti
Molto è stata scritto in questo blog sull’opportunità o meno della mediazione obbligatoria, sul carattere facilitativo o valutativo della stessa e sulla necessità dell’assistenza legale obbligatoria. Questi aspetti sono stati i più criticati dall’Avvocatura – rappresentata nell’OUA – nella sua crociata contro il decreto n. 28/2010 i cui termini sono ben noti.
Ciò che però non è stato ancora dibattuto è il disposto dell’art. 8, comma 5, ovvero gli argomenti di prova che il giudice può desumere nel successivo giudizio (ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile) “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”.
E’ opinione diffusa nell’ambiente forense che, nel caso di dispute non rientranti tra le materie obbligatorie di cui all’art. 5 del citato decreto, l’avvocato e il suo cliente possono andare in giudizio senza dover esperire il tentativo di conciliazione, ancorché chiamati dall’altra parte ad un tavolo di conciliazione, senza che questo comportamento abbia alcuna ripercussione nel successivo giudizio. Questa interpretazione, stando al significato letterale dell’art. 8, comma 5, è errata: la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione vale come argomento di prova sia nelle cause per la quali la mediazione è condizione di procedibilità, sia nelle cause in cui la mediazione è soltanto facoltativa. Andando oltre nel ragionamento è difficile poter sostenere, come fanno alcuni, che il giustificato motivo della mancata comparizione davanti al mediatore sia la circostanza che l’oggetto del contendere non rientri tra le materie obbligatorie di cui all’art. 5. Ad oggi è presto per sapere quali ripercussioni la mediazione avrà sul procedimento giudiziale e quali argomenti di prova desumerà il giudice, visto le sorti incerte del decreto stesso; non è però presto per noi bloggers per cominciare a discuterne …


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Commento di Giorgio Marzocchi — 23 maggio 2011 @ 16:32
Ho appena deposito una comparsa conclusionale nella quale ho cercato di mettere in evidenza il comportamento “ostruzionistico” della controparte che non ha aderito all’invito a presentarsi in mediazione e nell’atto ho chiesto che il giudice, visto l’art. 116, co. 2, cpc, ne tenga conto ai fini del decidere. Riporto testualmente dalla conclusionale: “”Attualmente, in assenza di una giurisprudenza già formata sul punto, è possibile citare la più avvertita dottrina, per la quale ‘il giudice potrà valutare sia il comportamento della parte che non aderisce alla procedura (che evidentemente poi non ‘partecipa’), sia della parte che dopo aver aderito, poi concretamente non si presenta all’incontro’ (cfr. SANTI A., Commento all’art. 8, in La Mediazione per la Composizione delle Controversie Civili e Commerciali, COVATA, DI ROCCO, MARUCCI, MINELLI, SANTI, TARRCONE, Commento al D. Lgs.28/2010 a cura di Mauro Bove, Cedam, 2011, pag. 244 e, nello stesso senso, CICOGNA, La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali, Commentario al D. Lgs. 28/2010, Commentario a cura di Bandini e Soldati, Giuffrè, 2010, p. 158, per il quale: ‘ogni comportamento ostruzionistico, ivi inclusa la decisione di una parte di non aderire ad una domanda di mediazione dovrebbe in qualche modo rientrare nella logica sanzionatoria del decreto’)”". Vedremo cosa deciderà il giudice e se applicherà l’art. 116, co. 2, cpc nella decisione. A mio avviso dovrebbe farlo in quanto dall’istruttoria esperita non è emersa la chiara fondatezza della domanda e quindi il giudice ben potrà utilizzare nella motivazione anche i cc.dd. argomenti di prova, anche se trattandosi di materia condominiale si tratta di mediazione, per ora, non obbligatoria.
Commento di ANNALISA Dott.ssa GAZZARA — 23 maggio 2011 @ 19:48
Sono d’ accordo con CHIARA CATTI, quando afferma che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, anche per le materie non rientranti tra le obbligatorie di cui all’art. 5 del decreto n. 28/2010, comportano sempre ripercussione nel successivo giudizio. Attendiamo……..
Condivido anche quanto commenta Giorgio Marzocchi.
Buon lavoro.
Commento di avv. silvia stefanelli — 24 maggio 2011 @ 17:22
anch’io sono d’accordo ..
devo essere sincera: non ho ancora capito la posizione della magistratura in relazione alla mediazione..
avv. silvia stefanelli
Commento di Nicola — 24 maggio 2011 @ 17:36
Non mi pare che esista una posizione della magistratura. Penso anzi che una parte significative delle sorti della mediazione dipenda dal modo con cui i magistrati interpreteranno alcuni aspetti del decreto legislativo 28/2010.
Commento di Federico Bock — 25 maggio 2011 @ 10:52
L’art. 8 comma 5 del D.L. n. 28/2010 consente al giudice di desumere argomenti di prova, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, “…ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Il secondo comma dell’art. 116 c.p.c. recita : “Il giudice può desumere argomenti di prova…in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
Come giurista, mi sembra di poter dubitare che la “mediazione” costituisca “processo”, con le ovvie conseguenze del caso.
Come mediatore, mi sembra di assistere ad una “controriforma” della mediazione, che prima ancora di diventare “cultura” rischia seriamente di approdare ad una “controcultura” (della mediazione)!
Commento di Carlotta — 31 maggio 2011 @ 11:35
Sono assolutamente d’accordo con quanto scritto da Chiara Catti e condivido il testo dall’avv. Marzocchi. Io non sono ancora arrivata alla conclusionale ma vorrei segnalare che durante una prima udienza avente ad oggetto una materia non rientrante tra quelle per le quali è ora disposta la conciliazione obbligatoria, è stato il Giudice stesso che, rilevando il tentativo da parte mia di chiudere la questione avanti alla competente camera di Commercio (ho allegato istanza e relativo verbale), si è complimentato ed ha altresì redarguito la controparte per non essersi nemmeno presentata alla convocazione. Il Giudice “ha puntato i piedi” ed ha già disposto un terzo rinvio al fine di permetterci di trovare un accordo. Trovo questo comportamento lodevole. La questione di cui mi sto occupando è scolastica, documentale; la controparte sta solo cercando di procrastinare i tempi. Sono certa che in conciliazione si sarebbero ottenuti gli stessi risultati che -spero- si otterrano in giudizio…peccato per il tempo perso e i soldi spesi.
Verdemo come finirà…
Mi rendo conto di avere una vera e propria “passione” per la conciliazione avendoci lavorato a tempo pieno per oltre due anni e di essere quindi di parte..e sono anche del parere che non tutto sia risolvibile in una sede informale e priva di una vera e propria istruttoria ma…quando si può arrivare ad una soluzione condivisa dalle parti, perchè non approfittarne? Spero che altri Giudici adottino la stessa linea, sono certa che noi avvocati inizieremmo a guardare questo istituto con occhi diversi e impareremmo ad approfittarne di più. Attendiamo e vediamo che succede!
Commento di chiara catti — 8 giugno 2011 @ 10:33
Non posso che condividere il “lodevole atteggiamento” del giudice riportato da Carlotta in relazione peraltro ad una mediazione vertente su materia non obbligatoria. Ovviamente l’applicazione del disposto degli articoli citati dipenderà dall’atteggiamento soggettivo che ogni giudice terrà nell’ambito della propria discrezionalità. Speriamo si continui sulla scia di quanto riportato da Carlotta.
Commento di Alessandro — 2 dicembre 2011 @ 18:59
Salve a tutti,
credo che il “mito” della mediazione nasca e viva del fatto che nel nostro sistema gli istituti e gli strumenti esecutivi siano assolutamente inadeguati alla realtà odierna. Se invece questi fossero efficaci, la parte consapevole di avere torto sarebbe la prima a cercare un accordo e ad evitare un giudizio.
Insomma, per deflazionare l’attuale carico abbiamo aggiunto una “fase”, introducendo un nuovo strumento “preliminare” al giudizio invece di restituire efficacia a questo (il che, credo, dovrebbe essere l’obiettivo primo), sia nella fase di cognizione sia in quella di esecuzione.
Commento di giulia — 9 gennaio 2012 @ 13:14
Salve a tutti,
avrei un quesito da porre anche se non ho la certezza che questo sia il sito più consono.
Il quesito è il seguente: può la parte chiamata ad aderire al procedimento di mediazione pretendere che venga verbalizzata la sua presenza all’incontro di mediazione,specificando di non voler aderire al procedimento.
in pratica, la parte chiamata alla mediazione vorrebbe salvaguardarsi dalla sanzione del giudice che in caso di assenza della parte senza giusitificato motivo condanna quest’ultima al pagamento di una somma pari al contributo unificato”, ma allo stesso momneto non pagare le spese di adesione al procedimento.
mi chiedo pertanto c è differenza tra “mancata adesione” e “mancata partecipazione”?
Commento di Nicola — 9 gennaio 2012 @ 17:07
In realtà di mancata adesione si parla solo nel regolamento delle camere di commercio (e forse di altri organismi che a questo regolamento si sono ispirati). La legge parla solo di mancata partecipazione. Venendo al quesito: la parte che non partecipa, non paga. La parte che partecipa paga.
Chi si presenta all’incontro può anche chiedere che venga dato atto della sua presenza e della sua volontà di non conciliare (mettendosi così al riparo dalla sanzione del giudice). Ma, per come è concepita la norma, deve comunque pagare (potrebbe anche non farlo, ma in tal caso non otterrebbe il rilascio del verbale). Salvo ulteriori approfondimenti, in linea di massima non vi sono, al momento, altre soluzioni.
Commento di daniela — 13 gennaio 2012 @ 12:10
Salve, vorrei un chiarimento. Ho proposto istanza di mediazione per una successione ereditaria, controparte (erano 3) non si sono presentati nè hanno aderito o rifiutato la proposta del mediatore.
Adesso al mio cliente arriva una nota soese della camera di mediazione piuttosto salata.
oltre le 448,40 già corrisposte, ne dovrebbe altre 680 nquali saldo della mediazione, notifiche e pagamento porposta.
é obbligato a pagare?
Non trova applicazione lo sconto sulle tariffe per mancata partecipazione di controparte o, addiritturA, LO SCAGLIONE VIENE RIDOTTO AD EURO 50 E NULL’ALTRO DEVE?
il valore della controversia era di 74.000mila euro.
lui questi soldi non li ha da pagare nè ha più la possibilità di procedere in giudizio quindi del verbale di mancata conciliazione non saprebbe che farsene. Ripeto, sono giusti questi conteggi che a me sembrano eccessivi ed, inoltre, è obbligato a saldare?Grazie.
Commento di Nicola — 13 gennaio 2012 @ 12:28
Le rispondo per quanto posso dedurre dalle informazioni che leggo e quindi potrei essere impreciso.
Fino all’entrate in vigore delle modifiche ex DM145/2011, le tariffe previste dal Ministero ex dM180 consentivano agli organismi di applicare una tariffa sostanzialmente “piena” (con riduzioni non particolarmente significative) anche in caso di verbale di mancata comparizione.
Perciò, se il tentativo di mediazione in oggetto è stato depositato prima di tale data, è possibile (ma ripeto, bosognerebbe verificarlo carte alla mano) che il conteggio sia corretto.
La correzione data dal DM145/2011 ha consentito di ridurre i costi del verbale di mancata comparizione ad una somma di molto ridotta (40 € per il rpimo scaglione, 50€ dal secondo scaglione in su).
(è vero che chi si loda s’imbroda, ma mi permetto di evidenziare che il Servizio di conciliazione-Camera Arbitrale di Milano fin dall’inizio aveva previsto una cifra standard per queste situazioni, ovvero 40€).
Viceversa, se il tentativo in discussione è stato proposto successivamente all’entrata in vigore del DM145, il “conto” mi pare eccessivo.
Se la parte non ha la possibiltià di pagare, va ricordato che può fruire del gratuito patrocinio previsto da D.lgs28/2010 (avrebbe però dovuto farlo presente al momento della domanda. Nondimeno, se può dimostrare di rientrare in questa fascia, riterrei corretto applicare tale trattamento).
Il fatto che il verbale di mancata comparizione non sia utile alla parte che ha deciso di non andare in giudizio è un elemento di particolare importanza. Ritengo infatti che, facendolo sapere per tempo all’organismo, avrebbe potuto semplicemente rinunciare a proseguire il procedimento (ma in tal caso l’organismo avrebbe dovuto preventivamente verificare la disponibilità delle parti invitate a partecipare, cosa che pochi organismi fanno, con evidenti disagi per le parti e i loro avvocati).
Resto a disposizione per ogni chiarimento, ma le suggerirei, per approfondimenti di contattarci all’indirizzo del servizio di conciliazione (i riferimento sono sul nostro sito http://www.conciliazione.com)
Nicola Giudice
Commento di danielA — 13 gennaio 2012 @ 14:37
Grazie Nicola per la risposta, cerco di essere più precisa:
il primo incontro col mediatore si è avuto il 20 settembre, controparte non ha comunque aderito.
il mediatore, senza informare sui costi, ha chiesto se si voleva una proposta conciliativa alla quale comunque controparte non ha dato proprio seguito.
l’indennità prevista per lo scaglione de quo è di 666,67 più iva e qui scatterebbe l’obbligo Ante riforma di ridural di un terzo non essendo comparsa comtroparte.
ma nel conto spedito al mio cliente si chiede l’indennità per intero oltre 162,80 per la proposta a cui solo il mio cliente ha aderito nella contumacia delle altre parti e 108,00 per 8 rccomandate!!!!
Il mio cliente vuole contestare questa nota spese e comunque avendo dovuto effettuare dei lavori e considerando di avere 75 anni, fallita la conciliazione, non se la sente di affrontare spese e sorte di un giudizio civile e vuole bloccare tutto.
Il saldo lo deve pagare pur non volendo più il verbale?
Commento di Nicola — 17 gennaio 2012 @ 17:17
Sulla base di quanto mi scrive, mi sembra che il comportamento dell’organismo non sia conforme alla norma. Ovviamente bisognerebbe vedere le carte per comprendere cosa sia successo.
Commento di Piera Cheri — 23 gennaio 2012 @ 22:30
Susate,ma ho bisogno di un consiglio. Ho appena ricevuto una richiesta di mediazione fatta dalla sorella di mio marito defunto che ha lasciato un testamento olografo dove mi dichiara sua erede universale. Non avendo figli,la sorella di mio marito considera che tale testamento abbia leso la sua quota di legittima…che non le spetta,perchè appunto sorella del de cuius. Mi chiedo che cosa dovrei andare a conciliare con lei? Il mio avvocato mi consiglia di andarci per non incorrere in un negativo giudizio pre-giudiziale. Ripeto:io non vorrei neanche vederla quella donna,figuratevi se ho voglia di patteggiare con lei. Mi aiutate?
Grazie.
Piera Cheri
Commento di Nicola — 24 gennaio 2012 @ 09:16
In primo luogo, va sottolineato che in mediazione non si viene giudicati. E’ però vero (a questo immagino si riferisca il suo avvocato) che la mancata partecipazione alla mediazione potrebbe influire negativamente sul giudizio successivo. Si può essere d’accordo o meno ma è quanto prevede la legge.
In seconda battuta, partecipare all’incontro di mediazione non significa, necessariamente, dover raggiungere un accordo ma solo vedere se ne esistono le condizioni.
Su questo punto vale la pena soffermarsi.
La mediazione può risultare talvolta molto utile, in altri casi del tutto inutile. Ma lo non si può sapere prima; bisogna sedersi ad un tavolo e vedere come va.
Nel corso della mediazione si potrebbero scoprire informazioni che oggi neppure immaginiamo, magari comprendere le vere ragioni per cui le nostre “controparti” ci chiedono qualcosa… e talvolta si scopre che si è molto più d’accordo di quanto non si pensi.
Può darsi che dietro una richiesta economica si nasconda la necessità di “vendicarsi” di torti che si presume di aver subito in passato. O più semplicemente, in mediazione emergono richieste che, a conti fatti, ci appaiono molto più legittime e condivisibili di quanto non ci sembrasse prima di parlarne a quattr’occhi.
Si tratta di ipotesi, ovviamente, ma in molti episodi vissuti in mediazione è andata proprio così quindi… perchè non in questo caso?
Esistono poi ragioni molto pratiche per considerare l’ipotesi di partecipare ad una mediazione: in un giudizio che coinvolge parti che si percepiscono reciprocamente come “nemiche” più che semplice controparti, le ragioni dell’istinto possono spingere i soggetti coinvolti a rendersi la vita difficile per lungo tempo e a costi elevatissimi (Non mi riferisco solo a quelli economici. Quante notti insonni, quanto mal di stomaco, quanto sofferenza può causare una controversie che dura cinque anni? A quali coneguenze porterà nel rapporto con tutti gli altri parenti?). Se lo scenario dipinto è realistico, perchè non provare a percorrere un’altra strada che, forse, ci può consentire di evitare tutto ciò?
Un’ultimo punto (tra i molti che si potrebbero sollevare): correttamente lei evidenza di non avere “voglia di patteggiare con lei”. Mi stupirei del contrario! Se lei avesse voglia di raggiungere un accordo, con ogni probabilità adesso sarebbe al telefono con sua cognata. Stareste discutendo per cercare di trovare una soluzione. E’ assolutamente normale che lei non voglia patteggiare alcunchè. Il mediatore serve in primo luogo a questo: aiutarvi a comunicare, a parlarvi e a capire se effettivamente esistono spazi per raggiungere un’intesa. E se questo non dovesse capitare, almeno potrete dire di averle tentate tutte. A quel punto affronterete il giudizio più serene, sapendo (questa volta con ragione) che era l’unica cosa da fare.
Commento di Piera Cheri — 24 gennaio 2012 @ 12:43
Accuso già da ora tutti i sintomi da lei descritti…ed è proprio su questo che la sorella di mio marito conta! E’ una spregiudicata,passa la sua vita tra una causa e l’altra,perdendole tutte. Nel mio caso specifico,vivo la chiamata alla mediazione come una violenza. Io e mio marito non abbiamo mai avuto rapporti con questa persona,quindi,è per me un’estranea.Esiste un testamento olografo che mi dichiara erede universale,e laddove non ci sono figli non è certo una sorella che possa avanzare richieste di legittima. Questo dice la Legge, ed a questa io delego la faccenda…mediare con lei sarebbe inutile e stressante.Lei vuole pecunia, non un approccio relazionale. I beni che io ho, non sono stati ereditati, ma creati dal lavoro mio e di mio marito. Io non scendo a patti col diavolo. Grazie,grazie,grazie!
Commento di marco — 16 febbraio 2012 @ 17:52
salve a tutti,
vorrei un consiglio….
sono stato convocato in camera di conciliazione per una questione condominiale.nello specifico la cisterna idrica di cui beneficia il condominio è ubicata in proprietà privata senza però servitù!durante i lavori di ristrutturazione delle zone condominiali è stato ricavato un alloggio per la nuova cisterna in modo da liberare lo spazio privato.io ho sempre dato la mia piena disponibilità al trasferimento della cisterna ma la controparte(che ora mi convoca in camera di conciliazione)ha sempre preteso da me la condizione che qualora il motore del gruppo autoclave avesse arrecato rumori molesti la suddetta cisterna sarebbe dovuta essere nuovamente spostata!premesso che lo spazio ricavato si trova in zona condominiale e che è rivestita da materiale insonorizzante,che è stata realizzata una cisterna su misura il cui costo è stato a suo tempopagato in parti uguali da tutti i proprietari,avrei 3 domande da porvi:
1)posso far presente durante la conciliazione, presentando la relativa documentazione,della mia piena disponibilità negli anni passati al trasferimento della cisterna?
2)può la controparte richiedere il risarcimento del danno di occupazione?
3)il versamento dgli importi per aderarire alla conciliazione vanno versati obbligsatoriamente e successivamente posso anche aumentare’?
scusandomi anticipatamente per la lunghezza della mia domanda e sicuro di unqa vostra celere e qualificata risposta sui miei dubbi,vi ringrazio anticipatamente!!!
Commento di Nicola — 16 febbraio 2012 @ 22:53
In mediazione le parti possono discutere liberamente di qualunque argomento. Devono però tenere presente che la mediazione NON è un giudizio e che il mediatore non può e non deve decidere nulla.
Per cui le potrà far presente quanto sostiene al punto 1) e la sua controparte (noi preferiamo parlare di parte invitata) potrà certo chiederle un risarcimento (punto 2). dopodichè però dovrete parlare e cercare di capire, da questi punti di partenza così diversa se esiste un modo per trovare una soluzione (che magari adesso neppure immaginate) che vi farà uscire dalla stanza con un accordo in mano (e vi permetterà di continuare ad essere, in qualche modo, buoni vicini (o anche solo vicini, ma non controparti).
Commento di marco — 20 febbraio 2012 @ 14:14
grazie per la risposta…gentilissimo!!!
Commento di Marco — 19 marzo 2012 @ 12:51
Manna dal cielo per i soliti furbi. Secca perdita di tempo e di soldi.
Per raggiungere un accordo non c’è alcun bisogno di ricorrere ai dei cosiddetti conciliatori: le parti sono in grado di accordarsi da sole.
Quando non si riesce ad accordarsi l’unica alternativa è il ricorso alle vie giudiziali.
Ho una ex conduttrice, irreperibile, che mi ha causato danni all’immobile per 2000 euro, oltre a 5000 euro di canoni non riscossi.
Non vedo che margine di trattativa ci sia: o paga o si pignora. Punto
Commento di Francesco — 22 marzo 2012 @ 14:10
Salve, sono stato convocato a presentarmi per un tentativo di mediazione con la controparte.Specifico che l’oggetto della mediazione è una successione ereditaria, adesso cosa succede se io non dò risposta entro i tempi stabiliti e non mi presento il giorno indicato? Sopratutto se io mi presento quali costi devo affrontare?
Nel caso in cui mi presentassi ma le mie condizioni economiche non mi permetterebbero di affrontare le spese previste cosa potrei fare?
E infine se comunico per iscritto il mio rifiuto a presentarmi a cosa vado incontro?
Grazie
Francesco
Commento di Nicola — 26 marzo 2012 @ 17:43
Mi scusi per il ritardo di questa risposta.
Con ordine:
1) se non risponde, non succede nulla, nelll’immediato. Nel caso poi doveste trovarvi in un successico giudizio, lei dovrà giustificare al giudice perchè ha ritenuto di non partecipare all’incontro. Nel caso in cui il giudice ritenesse la sua assenza non giustificata, potrebbe a) considerare il suo comportamento come argomento di prova b) condannarla a pagare una sanzione pari al contributo unificato per la stessa lite. Per soppesare meglio pro e contro dovrebbe rivolgersi al suo legale di fiducia.
2) Se si presenta, dovrà affrontare i costi previsti dall’organismo che ha organizzato l’incontro (i costi possono variare da un organismo di mediazione all’altro). In genere non si tratta di grosse cifre; sono comunque in proporzione al valore di liti.
3) In determinate condizioni economiche (quelle per cui viene solitamente concesso il gratuito patrocinio in un processo ordinario) la parte può chiedere di partecipare all’incontro senza alcun costo e l’organismo è obbligato a permettere l’accesso al servizio del tutto gratuitamente.
4) la comunicazione scritta di rifiuto equivale ad una mancata comparizione davanti al mediatore. Certamente, se non altro per una questione di educazione e disponibilità, è auspicabile esplicitare la propria decisione di non partecipare (sul punto, ad ogni modo, è sempre ragionevole sentire il proprio avvocato).
Nicola Giudice
Commento di antonio — 27 marzo 2012 @ 16:06
il rifiuto va comunicato motivato. Se non c’è materia del contendere ritengo inutile partecipare ad una mediazione per regalare quattrini ad un organismo che è nato per spillare soldi alle persone.
Commento di Nicola — 27 marzo 2012 @ 16:20
Mi permetto di precisare:
- il rifiuto può anche non essere comunicato all’organismo o alla parte (la legge non lo prevede). In ogni caso non va motivato alla parte o all’organismo (se poi si ritiene di farlo, è un’altra questione). Deve invece essere motivato al giudice.
- che l’organismo sia “nato per spillare soldi alle persone” può essere affermazione vera o falsa, in base alle prove che si hanno. Nel caso del Servizio di conciliazione-Camera Arbitrale di Milano, le posso assicurare che non siamo mai stati spinti da questa motivazione (a meno che lei abbia ragioni per dimostrare il contrario e in tal caso siamo qui a leggere la sua testimonianza).
Commento di Marco — 2 aprile 2012 @ 11:33
…che l’organismo sia “nato per spillare soldi alle persone” può essere affermazione vera o falsa, in base alle prove che si hanno.
E’ una mera opinione quindi non un fatto da provare.
Comunque la si veda rimane un costo aggiuntivo per chi deve ricorrere alle cosiddette ‘vie legali’. Che possa evitare l’eventuale giudizio non significa nulla: l’ordinamento ha sempre offerto alternative alla risoluzione giudiziale.
Commento di Guido — 20 aprile 2012 @ 11:43
Buongiorno a tutti
Vorrei avere anch’io un consiglio…
Ho avuto un’ordinanza favorevole dal Tribunale di Avezzano (Aq) il 16.10.2011 (ricorso, ex art. 703 c.p.c.) domanda giuridicamente qualificata come azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c.. Sullo stesso argomento del contendere, la parte avversaria oggi, aprile 2012, mi “obbliga(?) / invita(?)” presso l’organismo di mediazione forense di Roma.
Io non vorrei aderire… il giustificato motivo, secondo me, scaturisce direttamente dal fatto che un giudice si è già pronunciato al riguardo e, nella fase precedente alla pronuncia dell’ordinanza, non c’è mai stato nessun tentativo di conciliazione, anzi…
Commento di Nicola — 20 aprile 2012 @ 13:04
Mi pare che dal punto di vista giuridico, la sua affermazione sia corretta. Non so invece se la scelta sia altrettanto adeguata sotto il profilo strategico. Perchè l’altra parte le chiede di partecipare ad una mediazione? Se pensa che dietro questa domanda ci sia una minima possibilità di riapertura del dialogo, prima di rinunciarci valuterei questa opportunità con il cliente.
Commento di Anna Meloni — 30 aprile 2012 @ 20:17
Volevo raccontare la mia strana storia. Siamo un folto gruppo di coeredi, io, mio fratello, mia cognata e i suoi figli maggiorenni. Abbiamo case e terreni, tutti indivisi da anni, non affittati. Mia cognata coi figli citano me e mio fratello per una divisione ereditaria giudiziale. Io decido di non costituirmi, tanto mi va bene qualsiasi decisione il Giudice prenderà. Però dopo la prima udienza mi arriva l’invito a prendere parte alla mediazione (sebbene io non costiuita!), c’è scritto che devo fare un bonifico, mi si aprono gli occhi nella Raccomandata sulle conseguenze nell’eventualità io non partecipi alla mediazione. Un po’ intimorita pago (1.500 Euro) e mi presento. Mio fratello invece (che si era costituito con l’avv. in tribunale), non si presenta alla mediazione senza addurre giustificazioni e la mediazione salta. Ora tutti mi dicono che io, non essendomi costituita, non dovevo pagare la mediazione! Io rispondo che dappertutto ho letto che la mediazione non si deve snobbare e che il Giudice, nella ripartizione delle spese processuali, terrà conto del fatto che io, sebbene contumace in Tribunale, ho speso per la mediazione. Voi che ne pensate a riguardo? Grazie!