UNA PARZIALE VITTORIA PER LA MEDIAZIONE

Archiviato in: Approfondimento, D. Lgs 28/2010, Generale

ParzialeE’ ormai ufficiale: il 20 marzo prossimo scatta la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/10, ad eccezione delle liti in materia di condominio e RC, per le quali l’entrata in vigore è stata posticipata di un anno. Di seguito, le riflessioni dell’Avv. Chiara Catti.

“A partire dal 20 marzo prossimo, la mediazione diventerà obbligatoria per le materie indicate nell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 28/10, ad eccezione delle controversie in materia di condominio e di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di auto e natanti (RC) per le quali l’entrata in vigore è stata posticipata al 20 marzo 2012.
L’entrata in vigore di tale disposizione dovrebbe essere accolta con favore come una soluzione equilibrata volta a superare le recenti polemiche ed a calmare gli spiriti di chi ancora nutre dei dubbi nei confronti della mediazione. Da un lato, infatti, dal punto di vista pratico si permette a tutti gli organismi (e professionisti) già esistenti e che si erano attivati in tal senso di cogliere questa opportunità e di gestire il nuovo carico di lavoro, si auspica con professionalità ed impegno, aiutando non solo a deflazionare il nostro ingolfato sistema giudiziario ma prevenendo anche l’instaurarsi di future cause. Un’ulteriore considerazione, ma non per questo di minor valore, riguarda la creazione di opportunità/posti di lavoro in un momento storico in cui la disoccupazione resta comunque alta e a fronte di un noto e duraturo sbilanciamento della domanda/offerta di Avvocati, soprattutto nelle grandi città, che dovrebbe spingere ad un rinnovamento della figura professionale, anche alla luce delle mutate esigenze della società moderna.
Dall’altro, rimandando di un anno l’obbligatorietà della mediazione per due settori – proficui e ricchi di controversie – quali RC e condominio, si viene incontro alle preoccupazioni e alla diffidenza dell’Avvocatura, espresse ripetutamente dall’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) che chiedeva il rinvio di dodici mesi dell’obbligatorietà stessa della mediazione come disciplinata dall’articolo 5, comma 1, sulla base di oggettive difficoltà di gestione di un ampio carico di controversie e di presunti profili di anti-costituzionalità. Tale soluzione mediata tra quanto chiesto dall’OUA e quanto originariamente previsto dal D.Lgs. 28/10 ben si addice allo spirito della legge.
Infine, nonostante l’obbligatorietà della mediazione strida con alcuni principi basilari della stessa, quali la volontarietà della procedura e la libertà di scelta delle parti, chi scrive ritiene che “costringere” le parti a sedersi attorno ad un tavolo ha innegabili vantaggi in quanto, superando l’iniziale diffidenza nei confronti di ciò che non si conosce, favorisce la diffusione di questo strumento e, allo stesso tempo, si pone come antidoto ad una diffusa ostilità culturale, prettamente italiana, nei confronti di metodi non avversariali di risoluzione delle controversie che difficilmente si potrebbe superare lasciando alle parti la libera scelta.
Quel che certo è che oggi è troppo presto per dare giudizi, sia negativi sia positivi, sulla efficacia della mediazione che andrà appunto testata sul campo. Come si suol dire “ai posteri l’ardua sentenza”

di Chiara Catti, avvocato dal 2005 presso il Tribunale di Milano svolge la propri attività in ambito civile e commerciale presso diversi studi internazionali. Avvicinatasi alla mediazione dopo un soggiorno a Londra, si qualifica nel 2006 come mediatore e da allora segue con passione gli sviluppi della mediazione in Italia e all’estero.

Lascia un commento »

  1. Commento di Piero Elia — 8 marzo 2011 @ 13:58

    Carissima Collega,
    in realta l’OUA ha tentato di sabotare il d.lgs 28/2010 chiedendo il rinvio totale , ma gli è andata male anche a fronte di un movimento di opinione rappresentato dalla realtà camerale, da molti ordini professionali e dall’intero mondo imprenditoriale.Pertanto si è arrivati a questo “compromesso” che rappresenterà comunque un importante banco di prova ed una sfida nei confronti degli scettici i quali, in buona parte, dimostrano di avere una conoscenza molto superficiale della “nuova” Conciliazione.
    Avv. Pietro Elia -Docente formatore e Conciliatore professionista

  2. Commento di Laura Bassi — 10 marzo 2011 @ 15:37

    Mi permetto di dubitare che quello del mediatore possa diventare un mestiere e che addirittura possa essere una opportunità di lavoro…
    Avvocati, quando smetterete di vedervi sempre al tavolo come mediatore e comincerete a capire che forse al tavolo bisogna andarci come consulenti delle parti?

  3. Commento di Paolo Pandri — 14 marzo 2011 @ 12:27

    Mi sorprende molto vedere le parole dell’Avv. Catti in particolare quando sostiene che la mediazione creerà posti di lavoro; affermazione incerta e credo, pericolosa, proprio per il momento in cui ci troviamo.

    Cordiali saluti.

    Paolo Pandri

  4. Commento di chiara catti — 14 marzo 2011 @ 18:48

    Tengo solo a precisare la mia affermazione circa eventuali opportunità di lavoro che non va intesa in senso restrittivo come avvocato mediatore, ma anche come avvocato consulente delle parti in mediazione, come suggerisce Laura e, al di là degli avvocati, come opportunità per chiunque abbia i requisiti previsti per esercitare tale professione e per creare e gestire gli organismi di mediazione.

    Chiara Catti

  5. Commento di dott.ssa paola mazzoni — 15 marzo 2011 @ 15:28

    Vorrei aggiungere che i ruolo dell’assistente delle parti in mediazione è sicuramente il più importante per un duplice aspetto: 1 preparare la parte ad una procedera non nota;2. l’assistente avvocato che avrà presentato/depositato la domanda di mediazione (aspetto questo molto delicato e poco discusso) dovrà predisporla nella maniera più consona in considerazione del fatto che in caso di mancato accordo la stessa avrà un collegamento diretto con l’atto di citazione. Se è vero che il mediatore è una figura professionale aperta a più categorie (dovutamente preparate al ruolo), l’assistente della parte è meglio che sia un avvocato che ha ben chiaro quale sia il suo ruolo prima, durante e dopo l’incontro di mediazione.

Lascia un commento