La “nuova” mediazione al servizio delle imprese
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Marco Marinaro, avvocato cassazionista, conciliatore e docente di metodi di risoluzione delle controversie alternativi, ha curato una interessantissima raccolta di articoli e commenti redatti da insigni professori, avvocati ed esperti di conciliazione dal titolo “La mediazione delle liti civili e commerciali: un nuovo Strumento al Servizio delle imprese”
Consigliamo a tutti la lettura di questa ricca raccolta, già apparsa come inserto a CostoZero (www.costozero.it) e invitiamo tutti a discuterne insieme, attraverso i vostri commenti.


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Commento di Lidia Boiso — 27 aprile 2010 @ 16:05
Ho molto apprezzato, in particolare, l’articolo del Prof Chiarloni sulla differenza tra conciliazioni buone e cattive. Sono completamente d’accordo con la sua impostazione del problema.
Penso che la conciliazione abbia un potenziale enorme in termini di possibilità per le parti di risolvere le liti in un’ottica business oriented e credo che la decisione di conciliare perchè è semplicemente il minore dei mali, rischi davvero di far nascere conciliazioni cattive.
Commento di Federico Bock — 30 aprile 2010 @ 14:31
Articoli tutti molto interessanti. Vorrei soggiungere una considerazione – forse più per gli avvocati che per i mediatori – che ha riguardo alla “competenza” dell’organismo, materia che , coem noto, non è stata regolamentata altro che a livello di priorità cronologica. Ebbene, a me sembra che il testo normativo spezzi una lancia a favore della diffusione contrattuale della clausola mediatoria (la possiamo ormai chiamare così?). Infatto l’art. 3 comma 1 suona: “Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. Se le parti abbiano allora già contrattualmente individuato nella clausola l’organismo competente, non si pone alcun problema, a beneficio di una maggiore celerità (conflitto di competenze) e ad evitare incagli. E’ chiaro poi che che la “scelta” dell’organismo cadrà in funzione della dialettica fra i contraenti,consueta in tema di individuazione della competenza territoriale. Saluti cari. Federico Bock
Commento di Antonio — 30 aprile 2010 @ 20:46
Da quello che dice Federico mi sembra quindi che inserire la clausola sia quasi inevitabile per evitare di essere portati dvanti a chissà quale altro centro di mediazione. è così?
Commento di Leonardo — 3 maggio 2010 @ 11:56
@Antonio
Sì è proprio così. Chi prima deposita l’istanza di mediazione sceglie l’organismo, tranne se è stato già individuato nella clausola contrattuale. Si potrebbe dire che l’organismo si sceglie o si “subisce”. Segnalo nella pratica statunitense la prassi di inserire nella clausola due o tre organismi tra cui il contraente, che vuole attivare la mediazione, può scegliere in base ai costi, al luogo e ai mediatori. I vantaggi sono evidenti.
Saluti,
Leonardo
Commento di Peter — 15 giugno 2010 @ 22:29
Onde evitare possibili “abusi” della parte attivante nella scelta dell’organismo di conciliazione sarebbe opportuno incrementare l’utilizzazione da parte dei professionisti (e non solo) degli strumenti telematici che neutralizzano le distanze. Gli enti conciliatori dovrebbero dotarsi “obbligatoriamente” dei sistemi di risoluzione on line.
Allo stato, tra gli enti privati iscritti al registro soltanto due danno la possibilità di attivare e concludere una conciliazione on line.
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