Conciliazione obbligatoria e conciliazione volontaria

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Il modello originario di conciliazione che abbiamo importato dai Paesi anglosassoni, ove da tempo viene sperimentato con risultati  incoraggianti, si basa sulla volontarietà dello strumento.

La volontarietà consiste nella libertà della parti di scegliere se ricorrere a questo strumento per risolvere la controversia e nella  libertà di accettare l’accordo così raggiunto decidendo di sottoscriverlo, o, al contrario, di non sottoscriverlo, laddove non ritenuto soddisfacente.

La ratio di questa previsione è da ricercarsi nel fatto che la libertà delle parti, da intendersi come il potere e il controllo delle stesse sul conflitto, non possa che agevolare il raggiungimento di una soluzione condivisa e, in buona sostanza, l’esito positivo del procedimento di conciliazione. E ciò in quanto si tratta di una soluzione non imposta da un terzo ma ricercata con l’ausilio di un terzo.

Alla luce della schema di decreto legislativo del 28 ottobre 2009, le parti potranno tentare la conciliazione ogniqualvolta lo riterranno opportuno, ma dovranno obbligatoriamente tentarla in tutte materie del contenzioso civile ove rappresenterà condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sempreché il decreto, una volta definitivo, non contenga previsioni diverse.

La volontarietà, inoltre, è stata un po’ scalfita anche per quanto riguarda la libertà dell’accordo. Se è vero, infatti, che le parti rimangono libere di accettarlo o meno, è altresì vero che possibili conseguenze fiscali cui le stesse andrebbero incontro non accettando l’accordo, potrebbero condizionarle, limitandone la libertà di scelta.

L’esempio che potrebbe offrirci un’idea concreta dei risultati che l’obbligatorietà della conciliazione ha sinora prodotto nel nostro Paese, proviene dalla conciliazione sperimentata in materia di lavoro dinanzi alle Direzioni Provinciali del Lavoro, obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. E l’esperienza non sembra essere positiva. A mio avviso, tuttavia, pur svolgendosi al di fuori del giudizio, la conciliazione di diritto di lavoro ha finito con l’assumere sempre più le sembianze della conciliazione giudiziale ovvero di una formalità da esperire senza convinzione. Non mi pare, infatti, che le tecniche di conciliazione, di comunicazione e di gestione del conflitto che dovrebbero essere parte integrante del bagaglio del conciliatore vengano, in quelle sedi, applicate con eccesso di zelo posto che, nella mia esperienza, sin da subito il diniego delle parti ad un possibile accordo viene interpretato come una conciliazione negativa. E ciò senza considerare che il rifiuto a conciliare, almeno inizialmente, è abbastanza plausibile, tenuto conto degli aspetti anche emotivi generati dal conflitto che spesso impediscono alle parti di separare le persone dal problema. Sia chiaro: ciò non significa che il conciliatore debba forzare le parti per giungere in ogni modo all’accordo perché, è utile ribadirlo, il conciliatore non ha alcun potere coercitivo. Ritengo, tuttavia, che debba adoperarsi per tentare di vincere le resistenze che è lecito incontrare inizialmente dalle parti.

D’altronde la previsione di obbligatorietà della conciliazione su una così ampia parte del contenzioso civile, potrebbe avere anche il risultato di far conoscere uno strumento che in qualche modo porta con sé i pregiudizi di una conciliazione diversa, quella giudiziale ridotta ad una mera formalità, se non totalmente disapplicata. In quest’ottica, rendere obbligatoria la conciliazione stragiudiziale potrebbe contribuire a  scalfire la cultura di risoluzione giudiziale del conflitto fortemente radicata nel nostro Paese, a vantaggio di quella stragiudiziale con le positive conseguenze che ne deriverebbero, oggi largamente dibattute, di miglioramento del sistema giudiziario, e, in generale, dell’economia del Paese su cui le inefficienze della giustizia si ripercuotono inevitabilmente.

L’auspicio è che le esperienze positive della conciliazione stragiudiziale gestita, tra gli altri, da enti, quali le Camere di Commercio che, negli anni, hanno ottenuto risultati in costante crescita dimostrandone l’utilità ed efficacia, contribuiscano ad accrescerne la qualità, impedendo che la conciliazione venga ridotta al mero espletamento di una formalità ma, al contrario, valorizzandola in funzione di una più immediata e soddisfacente tutela dei consumatori e delle imprese.  

di Federica Invernizzi, Funzionario del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano

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  1. Commento di D'Amato — 11 febbraio 2010 @ 09:50

    La volontarietà della conciliazione è alla base dell’efficacia dello strumento, nel senso che, se le parti raggiungono un accordo, questo viene con moltissima probabilità rispettato, in quanto frutto della loro reale volontà negoziale. Nessuno obbliga le parti a partecipare alla conciliazione e nessuno obbliga le parti a firmare un accordo.
    Francesco D.

  2. Commento di Leonardo D'Urso — 13 febbraio 2010 @ 13:09

    Occorre non confondere la volontarietà delle parti a ricorrere ad un conciliatore con la volontarietà delle parti a raggiungere un accordo durante la procedura. Mentre la seconda è un punto fermo in conciliazione, la volontà del ricorso è un mito che occorre sfatare. In presenza di un conciliatore formato (quindi non è il caso dell’esperienza di conciliazione del campo del lavoro), le statistiche ci dicono che in presenza della volontà delle parti a “sedersi intorno a un tavolo”, l’accordo si raggiungere in circa l’80% dei casi, in assenza (e quindi in caso di tentativo obbligatorio per legge o per delega di un giudice) la percentuale di successo scende di media soli circa 15 punti percentuali. Ovviamente nel secondo caso, i numeri di conciliazioni svolte sono molto alte rispetto al primo, il vero obiettivo di tutti noi che lavoriamo in questo settore. Sarebbe bello che le parti decidessero autonomamente di ricorrere ad un conciliatore, ma questo è solo un mito che non accade per svariati motivi, nè in Italia nè all’estero. Non vi sono statistiche in nessuna parte del mondo che supportano la tesi che la conciliazione puramente volontaria possa avviare un numero rilevante di procedure di conciliazioni in rapporto al numero di cause in corso.

  3. Commento di GIOVANNI ARMANDO TOSCANO — 28 febbraio 2010 @ 14:58

    non c’è dubbio che il sintagma mediazione obbligatoria è un ossimoro del tutto evidente e scontato per chi conosce la materia e si è formato una cultura che nulla può condividere con le posizioni fondamentalmente avversariali che riesce a creare e sviluppare un ambito in cui vi sia un terzo che decide, anche se legato alle risultanze che le parti sono state capaci di condividere in un procedimento giurisdizionale o arbitrale. Mi pare che quanto ha rilevato Federica Invernizzi abbia centrato la questione nel merito, non solo politico, inteso questo lemma in senso autentico, come ricerca di soluzioni legislative che aiutino la migliore convivenza delle persone soggette ad un ordinamento giuridico e contribuiscano allo sviluppo di una cultura del conflitto che sia così gestito in modo da essere momento di sviluppo di una società e non di crisi che non si risolve e si perpetua soprattutto a danno di tutti:
    “D’altronde la previsione di obbligatorietà della conciliazione su una così ampia parte del contenzioso civile, potrebbe avere anche il risultato di far conoscere uno strumento che in qualche modo porta con sé i pregiudizi di una conciliazione diversa, quella giudiziale ridotta ad una mera formalità, se non totalmente disapplicata. In quest’ottica, rendere obbligatoria la conciliazione stragiudiziale potrebbe contribuire a scalfire la cultura di risoluzione giudiziale del conflitto fortemente radicata nel nostro Paese, a vantaggio di quella stragiudiziale con le positive conseguenze che ne deriverebbero, oggi largamente dibattute, di miglioramento del sistema giudiziario, e, in generale, dell’economia del Paese su cui le inefficienze della giustizia si ripercuotono inevitabilmente.”

  4. Commento di GIOVANNI ARMANDO TOSCANO — 28 febbraio 2010 @ 15:20

    aggiungo che il prof. D’urso ha come sempre ben dimensionato il problema, affermando che la “volontà del ricorso è un mito … che non accade per svariati motivi nè in Italia nè all’estero…”. Una cultura si sviluppa nel tempo che dura generazioni; quella della inevitabilità del conflitto, della sua accettazione e di una diversa modalità – per il bene proprio e degli altri consociati – di affrontarlo: al legislatore il compito di orientare verso un diverso approccio che migliori concretamente la vita dei consociati e i loro rapporti non può che portare ad uno sviluppo continuo della logica del dialogo e non quella della contrapposizione a tutti i costi, il cui risultato è quello di educare alla violenza e alla sopraffazione.

  5. Commento di Meccle — 30 maggio 2011 @ 05:45

    Sto cercando informazioni sulla conciliazione volontaria. Qualcuno sa dirmi quali sono le leggi/normative di riferimento per cortesia ? Grazie
    Meccle

  6. Commento di Nicola — 30 maggio 2011 @ 09:08

    Se intende la mediazione volontaria, il D.Lgs28/2010 e il DM 180/2010. Se invece si riferisce ad altre forme di composizione dei conflitti “non mediazione” esistono numerose fonti relative alla conciliazione volontaria (in materia di lavoro, per esempio). Una sintesi può essere trovata sulla sezione normativa di http://www.camera-arbitrale.it

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