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	<title>Commenti a: Studio sull&#8217;ADR nell&#8217;Unione Europea</title>
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		<title>Di: GIOVANNI ARMANDO TOSCANO</title>
		<link>http://blogconciliazione.com/2010/01/ladr-nellunione-europea-in-pillole/comment-page-1/#comment-3265</link>
		<dc:creator>GIOVANNI ARMANDO TOSCANO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:55:54 +0000</pubDate>
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		<description>Mi pare che nella relazione si sia, efficacemente e senza ammortizzatori, messo in evidenza che proprio le imprese non siano tanto dispovibili a collaborare e in termini di non-compliance (fatto che in certi casi può arrivare a gravi scorrettezze) e in termini di partecipazione, per pignizia organizzativa (per mancanza di deleghe ad hoc ed efficaci) e per non correre rischi. Nell&#039;esperienza italiana l&#039;esperimento della obbligatorietà della conciliazione è naufragato perchè il tentativo era stato previsto senza regole e senza garanzie di competenza e serietà e ridotto quindi ad una condizione di procedibilità ridotta ad opportunità di procrastinare il confronto e magari anche a scoraggiarlo soprattutto daparte di quella dei contendenti praticamente più debole (Barbero nel suo &quot;sistema del diritto privato&quot; in due volumi diceva giustamente che un diritto di credito non era un diritto ma una &quot;aspettativa tutelata&quot;, poichè tutto poteva dipendere nella maggioranza dei caso dalla asimmetria del potere economico delle parti. Come ogni cultura che debba fare i conti con una parte che non è singola ma è espressione di una organizzazione anche questa della mediazione ai fini della conciliazione si deve confrontare con la capacità di apprendere di una struttura, che all&#039;esterno dovrebbe rivolgersi con la qualità del servizio intesa in modo globale e all&#039;interno con la qualità di una cultura che sia orientata in modo virtuoso al cliente e al concorrente: strada senz&#039;altro più dura da realizzare e da percorrere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi pare che nella relazione si sia, efficacemente e senza ammortizzatori, messo in evidenza che proprio le imprese non siano tanto dispovibili a collaborare e in termini di non-compliance (fatto che in certi casi può arrivare a gravi scorrettezze) e in termini di partecipazione, per pignizia organizzativa (per mancanza di deleghe ad hoc ed efficaci) e per non correre rischi. Nell&#8217;esperienza italiana l&#8217;esperimento della obbligatorietà della conciliazione è naufragato perchè il tentativo era stato previsto senza regole e senza garanzie di competenza e serietà e ridotto quindi ad una condizione di procedibilità ridotta ad opportunità di procrastinare il confronto e magari anche a scoraggiarlo soprattutto daparte di quella dei contendenti praticamente più debole (Barbero nel suo &#8220;sistema del diritto privato&#8221; in due volumi diceva giustamente che un diritto di credito non era un diritto ma una &#8220;aspettativa tutelata&#8221;, poichè tutto poteva dipendere nella maggioranza dei caso dalla asimmetria del potere economico delle parti. Come ogni cultura che debba fare i conti con una parte che non è singola ma è espressione di una organizzazione anche questa della mediazione ai fini della conciliazione si deve confrontare con la capacità di apprendere di una struttura, che all&#8217;esterno dovrebbe rivolgersi con la qualità del servizio intesa in modo globale e all&#8217;interno con la qualità di una cultura che sia orientata in modo virtuoso al cliente e al concorrente: strada senz&#8217;altro più dura da realizzare e da percorrere.</p>
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